Art. 4.
(Disposizioni per la promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali).

      1. Dopo l'articolo 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente:

      «Art. 73-bis. - (Promozione dell'utilizzo dei carnet di buoni da parte delle imprese e degli enti locali). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della solidarietà sociale, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le misure volte a incentivare l'utilizzo dei carnet di buoni di cui all'articolo 72 da parte delle imprese e degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) previsione per le imprese che intendono erogare i carnet di buoni come benefit per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle donne per i servizi di cura e di assistenza familiare, di forme di incentivazione fiscale e contributiva che rendano conveniente il ricorso alle prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio;

          b) previsione per gli enti locali di forme di incentivazione all'utilizzo dei carnet

 

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di buoni anche per l'erogazione di servizi socio-assistenziali».

      2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 73-bis, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.